statuto
Capo I.
ISTITUZIONE E SCOPO
art. 1.
Il 12 Aprile 1914 si è costituita in Pietra Ligure una Società Sportiva tra giovani volenterosi sotto il nome di: “ Circolo Polisportiva Maremola“
art. 2.
Scopo principale del Circolo è di promuovere il turismo e tutto ciò che ha attinenza con esso con manifestazioni e feste sportive per l'elevazione morale e sviluppo fisico ed intellettuale dei soci.
art. 3.
Il Circolo è assolutamente estraneo a qualsiasi partito politico.
art. 4.
Il Circolo professa il massimo rispetto alle leggi e a tutte le autorità costituite.
Capo II
SOCI E LORO AMMISSIONI
art. 5.
Non possono appartenere a queste Società coloro che non siano ammessi e riconosciuti dall'Assemblea Generale e coloro che avessero subita condanna penale, dati pubblici scandali o tenuta una condotta immorale.
art. 6.
Il Circolo si compone di soci effettivi, contribuenti, benefattori, od onorari, visitatori.
Effettivi quelli che si obbligano a tutti i doveri imposti dal presente Statuto Regolamento. Benefattori o contribuenti sono quelli che concorrono con un'ablazione annua non minore di L.10.
Benemeriti o onorari sono quelli che per speciali benemerenze o per la loro posizione e relazione col Circolo. Vengono, con proposta del Consiglio Amministrativo, dall'Assemblea Generale dichiarati tali.
art. 7.
Chiunque desidera far parte del Circolo, si deve far proporre da due Soci effettivi che sotto la loro personale responsabilità lo propongono al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dopo le scrupolose osservazioni lo sottopone all'Assemblea Generale la quale è arbitra di decidere sulla convalidazione o meno.
art. 8.
Ogni nuovo socio paga una tassa d'ammissione la quale può essere aumentata o diminuita secondo l'andamento della Società.
art. 9.
Un socio scaduto per mosoità, domandando può essere riammesso, osservate le disposizioni dell'art. 7.
Capo III
AMMINISTRAZIONE
art. 10.
Il Circolo ha un presidente e un vice presidente e un segretario, e un vice segretario un direttore di sport, e un Amministrativo, due revisori dei conti per il Consiglio Direttivo ed rendimenti ed un cassiere per il deposito dei valori.
art. 11.
Il presidente rappresenta la Società della quale è capo effettivo. Spetta ad esso perciò esclusivamente il diritto di convocare e presiedere le adunanze, firmare gli atti della Società, fare eseguire le deliberazioni delle quali deve egli pure confermarsi.
art. 12.
Il vice presidente fa le veci del presidente quando questi sia impedito: suppliti ambedue in assenza del consigliere più anziano.
art. 13.
Il cassiere aiutato o supplito in assenza del vice segretario, forma i processi verbali, registra mensilmente le entrate e le spese prepara gli ordini del giorno per le adunanze, tiene in ordine il ruolo generale dei soci ed attende alle scritture che occorrono per il buon andamento dell'amministrazione.
art. 14.
Il segretario, aiutato supplito in assenza del vicesegretario, forma i processi verbali, registra mensilmente le entrate e le spese prepara gli ordini del giorno per le adunanze, tiene in ordine il ruolo generale dei soci ed attende alle scritture che occorrono per il buon andamento dell'amministrazione.
art. 15.
I consiglieri aiutano il presidente per il buon andamento della società ed il direttore dello Sport il condirettore dirigono lo sport in tutte le manifestazioni.
art. 16.
I revisori dei conti esaminano ogni sei mesi i rendiconti , li firmano se li trovano regolari e ne riferiscono all'assemblea generale se ne sono in regola.
art. 17.
Le cariche soprannominate sono elettive e gli eletti durano in carica per un anno.
art. 18.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno al cui termine si dovrà addivenire alle elezioni generali per le quali si dovrà procedere all'assemblea generale dei soci la quale dovrà comprendere almeno 112 soci effettivi. Eletti i membri del Consiglio in seno dei membri stessi dovrà essere eletto il presidente e le altre cariche sociali.
art. 19.
La direzione della società spetta al Consiglio Direttivo come dall'articolo 10 e in caso di parità di voti , decide il presidente o chi ne fa le veci.
art. 20.
Le deliberazioni del Consiglio sono notificate agli interessati della presidenza e nessuno dei componenti il consiglio può arbitrarsi di riferire fuori ciò che possa in discussione venire deliberato dal Consiglio.
art. 21.
Il Consiglio ha facoltà di deliberare fino a spese di urgenza non superiori a L.100 (cento).
art. 22.
La quota anticipata che ogni socio deve pagare è la semestrale attualmente in lire 6 (sei) .Questa quota potrà essere aumentata secondo i bisogni del Circolo.
art. 23.
Un socio che si recasse fuori dal comune deve darne avviso alla Società prima di partire e pagherà della quota mensile ; rimane esente di qualsiasi tassa qualora dovesse assentarsi per servizio militare ; pur rimanendo regolarmente iscritto.
Capo IV.
ADUNANZE
art. 24.
Le adunanze ordinarie si fanno ogni tre mesi e ogni sei mesi viene presentato il resoconto del semestre antecedente .Le altre materie vengono preparate dal Consiglio e passate per giudizio del Consiglio Amministrativo.
art. 25.
Il presidente può sempre convocare adunanze straordinarie qualora lo ritenga opportuno.
art. 26.
Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non interviene almeno i 4 del soci e se occorre una seconda assemblea basta qualunque numero dei soci.
art. 27
Ogni anno la Società dovrà fare almeno una festa per pubblico divertimento per ricordare l'anno della sua fondazione.
Capo V.
NORME PER L'ADUNANZA
art. 28.
Nelle assemblee è accordata la parola sulle proposte in discussione a tutti i soci che non siano morosi nel pagamento.
art. 29
E' proibito severamente interrompere chi ha la parola sino a discorso finito , soltanto il presidente può interromperla togliendo anche la parola a chi si allontana dall'argomento o pronuncia solo parole non convenienti ed offensive.
art. 30.
Chiunque turba l'ordine delle adunanze , promuove agitazioni o rumori , fa pressione sull'animo dei soci per formarvi partiti , chiunque ingiuria anche menomamente un socio o manca di rispetto alla presidenza , viene invitato ad uscire dal luogo dell' adunanza è sottoposto al giudizio del Consiglio.
art.31
Se un socio manca all'assemblea senza giustificato motivo è multato di lire 2.
art.32
Un consigliere che,senza un giustificato motivo,non interviene nelle sedute del consiglio per tre volte di seguito, perde la carica.
art.33.
Le assemblee ordinarie devono essere indette con preavviso di 24 ore.
art.34.
Sela società fosse sciolta per qualsiasi motivo , saranno i soci rimasti tali sino al giorno dello scioglimento che dovranno decidere sul da farsi.
Capo VI .
art. 35.
Il presente Statuto potrà subire le modificazioni che l'ufficio di Presidenza crederà necessarie soltanto con l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci.
Il presente Statuto regolamento visto ed approvato dal Sottoprefetto d'Albenga e dichiarato obbligatorio dal giorno 12 Aprile 1914.
Il segretario |
Il Presidente |
| LAVAGNA L. | P. ACCAME |
Copia dall'originale stampato dalla tipografia Vincenzo Bolla & Figlio in Finalborgo nel 1921 e appartenuta al socio Lagana Vittorio.
